Il counseling è un’attività che viene esercitata in modo professionale tenuto conto anche delle norme previste dalla legge n. 4 del 14.01.2013, che disciplina le professioni che non sono organizzate in ordini e collegi.

Gli aspetti fiscali della professione di Counselor 

Per esercitare un’attività professionale, secondo la attuale normativa fiscale nazionale, è necessario a) avere un’iscrizione all’Agenzia delle Entrate che rilascia un numero di partita iva con il conseguente obbligo, così come per qualsiasi altra attività, b) seguire le normative fiscali e contabili specifiche che regolano le Entrate dello Stato nonché quelle contributive ed assistenziali.

La normativa fiscale quindi ci obbliga innanzitutto a richiedere il numero della partita iva. Per ottenere la “Partita Iva” bisogna indicare, in occasione della compilazione del modello della relativa richiesta (Modello AA9), il Codice che identifichi in modo preciso l’attività che si vuole esercitare.

Mentre per le cosiddette attività riconosciute l’Agenzia delle Entrate ha ben definito i relativi codici di attività, per i Counselor – che ricordiamo è annoverata tra le attività “non organizzate” secondo la legge n. 4 del 14 Gennaio 2014 – non è indicato un codice specifico per cui è necessario individuarne uno, tra quelli esistenti e meglio conosciuti come codici ATECO, che possa identificare e rispecchiare in qualche modo la professione esercitata dal counsellor.

Il codice 88.99.00, che fa riferimento alle altre attività di assistenza sociale non residenziale nca (non classificate altrove), sembra sia quello, attualmente, più indicato per il tipo di consulenza che l’attività di counseling prevede.

Modifiche legislative per il 2015

La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto dal 1° gennaio 2015 un nuovo regime forfetario per le piccole partite Iva, con soglia di ricavi massima variabile – 15.000 per i professionisti, 40.000 per i commercianti – con un’imposta sostitutiva del 15%.
Sono stati abrogati sia il vecchio regime dei minimi ex Dl 98/2011 sia il regime delle nuove attività produttive ex legge n. 388/2000. Chi già ha applicato i predetti regimi potrà comunque portali fino alla naturale scadenza.